venerdì 3 giugno 2011

Onlus. agevolazioni fiscali


Fonte: fiscoetributi
Le Onlus sono associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato che svolgono attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione e altri fini di utilità sociale. Gli enti pubblici non possono essere Onlus, che devono quindi avere carattere privato. Non possono essere Onlus le società commerciali diverse da quelle cooperative proprio perchè la finalità delle società commerciali é lucrativa. Non possono esserlo neanche le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria. Alle Onlus si applica la disciplina relativa agli enti non commerciali.
Per le Onlus sono previste una serie di agevolazioni fiscali:
1. l’esclusione dalle imposte dirette (Irpeg) per le attività svolte nel perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale;
2. detraibilità dall’Irpef delle erogazioni liberali fino a 4 milioni a favore di Onlus e dei contributi fino a 2,5 milioni a favore di società di mutuo soccorso;
3. deducibilita’ dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali (max 4 milioni e 2% del reddito d’impresa dichiarato), effettuate sia in denaro che in natura, a favore di Onlus;
4. Le Onlus non sono obbligate a emettere lo scontrino e neanche ricevuta per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali;
5. Non é dovuta l’imposta di bollo, né l’eventuale tassa sulle concessioni governative sugli atti delle Onlus;
6. le successioni e donazioni i trasferimenti mortis causa e le donazioni a favore di Onlus sono esenti dall’imposta relativa;
7. gli immobili acquistati gratuitamente dalle Onlus non scontano l’Invim;
8. in caso di vendita di immobili o altri atti traslativi a favore di Onlus l’imposta é dovuta in somma fissa, l’immobile però deve essere destinato entro 2 anni ad essere utilizzato per le finalità istituzionali;
9. Se le Onlus organizzano spettacoli non devono pagare la relativa imposta.
L’elenco completo delle attività previste e degli altri requisiti necessari è contenuto nell’art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Nessun commento:

Posta un commento